Ammortamento di assegni bancari e circolari

Ammortamento di assegni bancari e circolari
COS'E'

Il legittimo portatore di un assegno (e cioe': il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'Istituto emittente) che ne abbia perso il possesso a causa di smarrimento, distruzione o furto, puo' rivolgersi al Presidente del Tribunale dove l'assegno e' pagabile, o al Presidente del Tribunale dove e' residente chi presenta l'istanza, per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia dell'assegno smarrito, distrutto o sottratto e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore. Il provvedimento del Giudice (denominato ammortamento) pertanto sostituisce il titolo di credito smarrito, distrutto o sottratto.
Il provvedimento di ammortamento diviene definitivo e, di conseguenza, il titolo ammortato rimane privo di ogni effetto soltanto quando non sia stata proposta opposizione. L'assegno bancario, l'assegno circolare, il vaglia bancario, sui quali risulti apposta la clausola "NON TRASFERIBILE" non sono soggetti alla procedura di ammortamento.

NORMATIVA

Art. 69 e ss R.D. 21/12/33 n. 1736

CHI PUO' RICHIEDERLO Il prenditore o ultimo giratario dell'assegno, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'Istituto emittente.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore e' facoltativa.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Per ottenere l'ammortamento dell'assegno bancario/circolare occorrono:
- ricorso al Presidente del Tribunale (modulo ammortamento assegni) e relativa nota d'iscrizione;
- contributo unificato di € 85,00;
- marca da bollo da € 8,00;
- denuncia all'autorita' Polizia e/o Carabinieri, ecc. (da presentare anche all'istituto emittente).

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Matera via Aldo Moro 16
Cancelleria Volontaria Giurisdizione, II piano, stanza n.50
Orario: lunedi' al venerdi'

COSTI

- marca da bollo da € 8,00
- contributo unificato di € 85,00

SERVIZIO EROGATO DALLE SEDI DISTACCATE

No

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

Si'

NOTE

Decorsi i termini previsti per ciascuna tipologia senza che sia intervenuta una opposizione, il ricorrente deve richiedere all'ufficio Ruolo Generale un certificato "di non opposizione" per poter esigere il pagamento del titolo di credito o per ottenerne un duplicato dall'Istituto emittente.