Ammortamento di assegni bancari e circolari | |
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COS'E' |
Il legittimo portatore di un assegno (e cioe': il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'Istituto emittente) che ne abbia perso il possesso a causa di smarrimento, distruzione o furto, puo' rivolgersi al Presidente del Tribunale dove l'assegno e' pagabile, o al Presidente del Tribunale dove e' residente chi presenta l'istanza, per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia dell'assegno smarrito, distrutto o sottratto e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore. Il provvedimento del Giudice (denominato ammortamento) pertanto sostituisce il titolo di credito smarrito, distrutto o sottratto. |
NORMATIVA |
Art. 69 e ss R.D. 21/12/33 n. 1736 |
CHI PUO' RICHIEDERLO | Il prenditore o ultimo giratario dell'assegno, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'Istituto emittente. |
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE |
L'assistenza di un difensore e' facoltativa. |
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI |
Per ottenere l'ammortamento dell'assegno bancario/circolare occorrono: |
DOVE SI RICHIEDE |
Tribunale di Matera via Aldo Moro 16 |
COSTI |
- marca da bollo da € 8,00 |
SERVIZIO EROGATO DALLE SEDI DISTACCATE |
No |
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE |
Si' |
NOTE |
Decorsi i termini previsti per ciascuna tipologia senza che sia intervenuta una opposizione, il ricorrente deve richiedere all'ufficio Ruolo Generale un certificato "di non opposizione" per poter esigere il pagamento del titolo di credito o per ottenerne un duplicato dall'Istituto emittente. |