Autorizzazione della minorenne all'interruzione di gravidanza | |
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COS'E' |
La minore d'eta' che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni (dodici settimane) deve avere l'assenso dei genitori (o dell'unico genitore esercente la potesta') ovvero del tutore. In caso di rifiuto del consenso, di parere difforme o quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione degli stessi, la minore puo' essere autorizzata dal giudice tutelare a decidere sull'interruzione di gravidanza.
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NORMATIVA |
Art. 12 Legge 194/1978 |
CHI PUO' RICHIEDERLO | Nel caso di minorenne e' lei stessa che puo' formulare l'istanza. La richiesta e' redatta dal consultorio o dal medico di base. Nel caso di interdetta puo' essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, purché non legalmente separato. |
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI |
Il Giudice Tutelare nel caso di minore interviene su richiesta del consultorio, struttura socio-sanitari o medico di fiducia cui si e' rivolta la stessa. Nel caso di interdetta su istanza della tutelata e/o del tutore. Il provvedimento del Giudice Tutelare non e' soggetto a reclamo. |
DOVE SI RICHIEDE |
DOVE SI RICHIEDE II piano – stanza 50 tel 0835-343255 da lunedi' a venerdi' |
COSTI |
La richiesta non comporta alcun costo. |
MODULI STANDARD |
No |
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE |
No |