Autorizzazione della minorenne all'interruzione di gravidanza

Autorizzazione della minorenne all'interruzione di gravidanza
COS'E'

La minore d'eta' che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni (dodici settimane) deve avere l'assenso dei genitori (o dell'unico genitore esercente la potesta') ovvero del tutore. In caso di rifiuto del consenso, di parere difforme o quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione degli stessi, la minore puo' essere autorizzata dal giudice tutelare a decidere sull'interruzione di gravidanza.
La minore deve rivolgersi ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione, o ad un medico di base. Costoro, espletati gli accertamenti di legge, rimettono, entro sette giorni dalla richiesta, una relazione corredata dal proprio parere al Giudice Tutelare, il quale entro cinque giorni e sentita la minore, tenuto conto della sua volonta', delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, puo' autorizzare la stessa, a decidere l'interruzione di gravidanza.
E' competente il Giudice Tutelare del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura sanitaria o il medico di base cui la minore ha scelto di rivolgersi.
Il Giudice Tutelare e' chiamato ad intervenire nel procedimento per l'interruzione di gravidanza anche quando la gestante sia interdetta per infermita' di mente. A differenza di quanto accade per la minore di eta', nel caso dell'interdetta l'autorizzazione del giudice tutelare e' necessaria non solo per l'intervento abortivo nei primi novanta giorni, ma anche per quello da praticarsi dopo tale termine in caso di grave pericolo per la vita o la salute della donna. La richiesta puo' essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, purché legalmente separato. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, ovvero il medico di fiducia trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione, che reca altresi' il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare e' tenuto a provvedere entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, previa audizione, ove ritenuta opportuna, delle persone interessate.

 

NORMATIVA

Art. 12 Legge 194/1978

CHI PUO' RICHIEDERLO Nel caso di minorenne e' lei stessa che puo' formulare l'istanza. La richiesta e' redatta dal consultorio o dal medico di base. Nel caso di interdetta puo' essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, purché non legalmente separato.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Il Giudice Tutelare nel caso di minore interviene su richiesta del consultorio, struttura socio-sanitari o medico di fiducia cui si e' rivolta la stessa. Nel caso di interdetta su istanza della tutelata e/o del tutore. Il provvedimento del Giudice Tutelare non e' soggetto a reclamo.

DOVE SI RICHIEDE

DOVE SI RICHIEDE
Ufficio del Giudice Tutelare – Cancelleria della Volontaria Giurisdizione Tribunale di Matera Via Aldo Moro n. 16

II piano – stanza 50 tel 0835-343255

da lunedi' a venerdi'

COSTI

La richiesta non comporta alcun costo.

MODULI STANDARD

No

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

No