Ricorso per omissione delle pubblicazioni matrimoniali o riduzione | |
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COS'E' |
Su richiesta degli sposi il Tribunale, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine dell'affissione delle pubblicazioni e puo' anche autorizzare, con le stesse modalita', per cause gravissime, l'omissione delle stesse quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la loro responsabilita', con atto notorio, che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio ( art. 100 c.c. ). La richiesta deve essere rivolta al Tribunale di residenza di uno degli sposi.
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NORMATIVA |
Art. 100 c.c. |
CHI PUO' RICHIEDERLO | Coloro che intendono contrarre matrimonio e vogliono omettere o ridurre il termine di affissione delle pubblicazioni matrimoniali |
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE |
L'assistenza di un difensore e' facoltativa. |
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI |
Per l'autorizzazione all'omissione o alla riduzione del termine di affissione delle pubblicazioni matrimoniali |
DOVE SI RICHIEDE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione, II piano, stanza n. 50 Tel. 0835 - 343255 |
COSTI |
- marca da bollo da € 8,00 |
TEMPI |
Dai 15 giorni a 1 mese |