Inabilitazione | |
---|---|
COS'E' |
L'inabilitazione e' quella forma di tutela legale che attiene soltanto all'amministrazione straordinaria del patrimonio, nel senso che l'inabilitato puo' compiere gli atti di straordinaria amministrazione con l'assistenza del curatore nominato dal Giudice: ne deriva che l'inabilitato conserva la capacita' di agire, perche' il curatore non e' un legale rappresentante che si sostituisce totalmente al soggetto invalido, ma e' un assistente che deve controfirmare i contratti e gli altri atti patrimoniali che l'invalido voglia stipulare e sottoscrivere.
E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa. |
NORMATIVA |
Art. 415 c.c. e Art. 712 c.p.c. |
CHI PUO' RICHIEDERLO |
Puo' essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dalla struttura presso la quale la persona ammalata e' ricoverata a causa della sua patologia o dal Pubblico Ministero presso il Tribunale. |
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE |
L'assistenza di un difensore e' indispensabile. |
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI |
Alla richiesta occorre allegare:
|
DOVE SI RICHIEDE |
Tribunale di Matera via Aldo Moro n. 16 – Matera Cancelleria della Volontaria Giursdizione II Piano stanza 50 tel. 0835/343255 |
COSTI |
- marca da bollo da € 8,00 |
SERVIZIO EROGATO DALLE SEDI DISTACCATE |
No |
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE |
Si': la sentenza del Tribunale e' appellabile innanzi alla Corte d'Appello |
NOTE |
Competente e' il Tribunale del luogo dove l'inabilitando ha la residenza o il domicilio. |