Inabilitazione

Inabilitazione
COS'E'

L'inabilitazione e' quella forma di tutela legale che attiene soltanto all'amministrazione straordinaria del patrimonio, nel senso che l'inabilitato puo' compiere gli atti di straordinaria amministrazione con l'assistenza del curatore nominato dal Giudice: ne deriva che l'inabilitato conserva la capacita' di agire, perche' il curatore non e' un legale rappresentante che si sostituisce totalmente al soggetto invalido, ma e' un assistente che deve controfirmare i contratti e gli altri atti patrimoniali che l'invalido voglia stipulare e sottoscrivere.
Possono essere dichiarati inabili il maggiore d'eta' infermo di mente, lo stato del quale non e' talmente grave da far luogo all'interdizione, coloro che per prodigalita' o per abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, espongono se o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Tuttavia, a seguito dell'introduzione dell'amministrazione di sostegno, questo istituto giuridico ha visto sempre minore utilizzazione.


Atti per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice:

E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:
- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
- accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.


E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:
- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;
Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

NORMATIVA

Art. 415 c.c. e Art. 712 c.p.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Puo' essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dalla struttura presso la quale la persona ammalata e' ricoverata a causa della sua patologia o dal Pubblico Ministero presso il Tribunale.

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore e' indispensabile.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Alla richiesta occorre allegare:
- copia dell'atto integrale di nascita,
- certificato di residenza,
- stato di famiglia,
- documentazione medica specialistica, aggiornata ed esauriente.


Il ricorso si deposita in originale, allegando tre copie a cura dello studio legale incaricato

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Matera via Aldo Moro n. 16 – Matera

Cancelleria della Volontaria Giursdizione II Piano stanza 50 tel. 0835/343255

COSTI

- marca da bollo da € 8,00

SERVIZIO EROGATO DALLE SEDI DISTACCATE

No

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

Si': la sentenza del Tribunale e' appellabile innanzi alla Corte d'Appello

NOTE

Competente e' il Tribunale del luogo dove l'inabilitando ha la residenza o il domicilio.