COS'E' |
L'interdizione e' l'istituto tradizionale, di ampia tutela dell'incapace, ormai di residuale applicazione siccome richiede una vera causa civile e la pronuncia della sentenza collegiale dichiarativa dell'interdizione, con tempi piu' lunghi e maggiori esborsi per la necessita' di un difensore. Possono essere dichiarati interdetti i soggetti con gravissimi disturbi psichici, oppositivi anche nei confronti dell'amministratore, di tal che occorre intervenire in maniera piu' rigida nella completa limitazione esclusione di ogni loro iniziativa di carattere patrimoniale o personale che sarebbe lesiva dei loro stessi interessi. Solitamente il tutore o il curatore sono scelti nell'ambito familiare, cosi' come avviene per la nomina dell'amministratore di sostegno; infatti, possono essere nominati: il coniuge (o la persona stabilmente convivente), il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, ed i parenti entro il quarto grado. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunita' o altro, l'amministratore e' nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
Atti per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice:
E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per: - acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio; - riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni; - accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati; - fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni; - promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per: - alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento; Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare. - costituire pegni o ipoteche; - procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi; - fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
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COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI |
Alla richiesta occorre allegare: - copia dell'atto integrale di nascita; - certificato di residenza; - stato di famiglia; - documentazione medica specialistica, aggiornata ed esauriente.
Il ricorso si deposita in originale, allegando tre copie a cura dello studio legale incaricato presso l'Ufficio Iscrizione a ruolo.
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