Ricorso contro il rifiuto delle pubblicazioni di matrimonio

Ricorso per omissione delle pubblicazioni matrimoniali o riduzione
COS'E'

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, che e' richiesta dagli sposi (o da persona da questi incaricata) all'ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza. La pubblicazione e' disposta per almeno otto giorni, a cura dell'ufficiale dello stato civile, nei Comuni di residenza degli sposi.Se il matrimonio non e' celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione perde efficacia e si considera come non avvenuta.
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato, contenente i motivi del rifiuto, contro cui e' possibile presentare ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.
In caso di impedimento al matrimonio per vincolo di parentela e/o affinita' entro un certo grado, adozione tra gli sposi, il Tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio e sentito il Pubblico Ministero, puo' autorizzare il matrimonio.

 

NORMATIVA

Art. 87 comma 4° c.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO I cittadini che si sono visti rifiutare la richiesta di pubblicazione del matrimonio per vincolo di parentela, affinita'
entro un certo grado, adozione tra gli sposi
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore e' facoltativa.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Per la richiesta di dispensa al matrimonio per vincoli di parentela occorrono:
- nota di iscrizione a ruolo
- contributo unificato di € 85,00
- marca da bollo da € 8,00

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Matera- via Aldo Moro n. 16 Tel. 0835/343255

Cancelleria Volontaria Giurisdizione, II piano, stanza n.50
Orario: dal lunedi' al venerdi'

COSTI

- marca da bollo da € 8,00
- contributo unificato di € 85,00

TEMPI

Dai 15 giorni a 1 mese

MODULI STANDARD

- Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
- Modulo dichiarazione di valore
- Modello versamento contributo unificato

 

SERVIZIO EROGATO DALLE SEDI DISTACCATE

No

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

NOTE

Nel caso di stranieri regolarmente residenti in Italia l'attestazione dell'assenza di impedimenti deve essere rilasciata dall'autorita' competente dello Stato di provenienza.
Se il cittadino straniero (anche non fornito di regolare permesso di soggiorno, v. Corte Cost. sent. n. 245 del 20.07.2011) non e' nella possibilita' di produrre il nulla osta dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza, contro il rifiuto dell'ufficiale dello Stato Civile alle pubblicazioni può proporre ricorso al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero