L'atto viene formalizzato in giornata previo appuntamento
Rinuncia all’eredità | |
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COS'E' |
Un erede può' decidere di non accettare l'eredità destinatagli, manifestandolo espressamente. La rinuncia all'eredità' deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale competente (cioè' il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è' nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è' nel possesso dei beni e non ha effetto se non è' osservata la forma prescritta. |
NORMATIVA |
Artt. 519 e ss. c.c. 89 c.c. |
CHI PUO' FARLA |
Può' essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta. |
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI |
I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza. Per la redazione dell'atto occorrono: - certificato di morte in carta libera con indicazione dell'ultima residenza; Se per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno e' necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare. |
DOVE SI RICHIEDE |
Tribunale di Matera- via Aldo Moro n. 16 - 75100 Matera Orario: lunedi' al venerdi' |
COSTI |
- 2 marche da bollo da € 16,00 A decorrere dal 1 marzo 2023 le cancellerie civili del Tribunale di Matera potranno accettare SOLTANTO il pagamento telematico, mediante piattaforma tecnologica di cui all’art.5, comma2, del Codice dell’Amministrazione Digitale –PagoPa-, dei diritti di copia |
TEMPI |
L'atto viene formalizzato in giornata previo appuntamento |
RICHIESTA COPIE CONFORMI |
Esclusivamente alla cancelleria fallimentare
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Se il chiamato all'eredità (erede) non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, egli vi deve rinunciare espressamente. In questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, nè egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità .
Termini per la presentazione:
E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.
I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.).
Normativa di riferimento: artt. 321-374-394-519/527 cc
Dove:
La rinuncia all'eredità può essere ricevuta solo dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.
Fonte: Ministero della Giustizia