Scomparsa, assenza o morte presunta

Scomparsa, assenza o morte presunta
COS'E'

Quando una persona non e' piu' comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno piu' notizie, indipendentemente dalla durata del tempo trascorso dall'ultima notizia, il Tribunale, su domanda degli interessati o dei presunti successori legittimi o del Pubblico Ministero, puo' nominare un curatore, il cui compito e' quello di attendere alla conservazione del patrimonio dello scomparso. Il curatore rappresenta la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari, dei conti e nelle liquidazioni o divisioni, salvo che la persona scomparsa non avesse un legale rappresentante o un procuratore.


Trascorsi due anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia della persona scomparsa e vi sia incertezza sulla sua esistenza in vita, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso, possono richiedere al Tribunale una dichiarazione di assenza che comporta l'apertura del testamento dell'assente, l'immissione degli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti dell'assente ed il temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni, delle quali la morte dell'assente
produrrebbe la liberazione. L'immissione del possesso temporaneo dei beni, non attribuisce la titolarita' dei beni dell'assente, ma solo l'amministrazione dei beni stessi, la rappresentanza dell'assente in giudizio ed il godimento delle rendite.
Se invece sono trascorsi 10 anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza puo' dichiarare la morte presunta dello scomparso a partire dal giorno in cui risale l'ultima notizia certa della sua esistenza in vita. Si tratta di una particolare forma di accertamento giudiziale del decesso di un soggetto, fondato su una presunzione legale. La dichiarazione di morte presunta produce gli stessi effetti della morte naturale, a decorrere, in via generale, dalla data cosi' determinata della morte presunta.
La conseguenza di tale provvedimento e' la libera disponibilita' dei beni nei confronti di coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva delle obbligazioni di colui che e' stato dichiarato morto presunto.
Pertanto il coniuge puo' contrarre nuovo matrimonio e si puo' procedere alla dichiarazione di successione e alla ripartizione dei beni nei confronti degli aventi diritto.
Si puo' procedere alla dichiarazione di morte presunta anche se non vi e' stata precedente dichiarazione di assenza.
E' competente il Tribunale ordinario dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza del soggetto del quale non si hanno piu' notizie.

NORMATIVA

Artt. 48, 49, 58 e 60 c. c.; Artt. 721 e ss. c.p.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO I presunti eredi legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) o il Pubblico Ministero.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore e' facoltativa.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

La domanda si propone con ricorso nel quale debbono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o del suo rappresentante legale.


Alla domanda occorre allegare:
- Atto di nascita
- Certificato storico di residenza
- Marca da bollo da € 8,00

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Matera via Aldo Moro n. 16  

Cancelleria della Volontaria Giursdizione

II Piano stanza 50 tel. 0835/343255

COSTI

- Marca da bollo da € 8,00


Ulteriori costi derivano dalla necessita' di provvedere alla pubblicazione per due volte consecutive, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, e su due giornali indicati dal Giudice, della domanda finalizzata alla dichiarazione di morte presunta o di assenza.
La sentenza che dichiara la morte presunta o l'assenza deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia (art. 37 co. 18, D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge 111/2011).

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE