COS'E' |
L'amministrazione di sostegno e' l'istituto di piu' recente e applicato per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.
È pertanto un istituto che mira a proteggere le persone che, per infermita' o menomazioni fisiche o psichiche,anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacita' di agire.
L'amministratore di sostegno e' nominato dal Giudice Tutelare ed e' scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d'idoneita' ritenuti dallo stesso Giudice. Puo' essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire, oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunita' o altro, l'amministratore e' nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
Atti per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice:
E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per: - acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio; - riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni; - accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati; - fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni; - promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per: - alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento; Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare. - costituire pegni o ipoteche; - procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi; - fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa. L'amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui e' incaricato, un rendiconto attestante l'attivita' economica del beneficiario. L'amministratore deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli allegati,e depositarlo entro l'anno,dalla data del giuramento presso il Tribunale di Milano , Cancelleria Sezione IX Civile, settore Tutele, piano I, stanza n. 261. Il deposito di questa documentazione e' obbligo specifico, la cui mancanza puo' dare origine a responsabilita' personale, ed a rimozione immediata dall'ufficio di amministratore di sostegno.
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COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI |
La domanda, esente da contributo unificato, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con una marca da bollo da € 8,00 per diritti forfetizzati di notifica. Con la domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene puo' idonea per tale incarico.
La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati: - copia integrale dell'atto di nascita; - fotocopia del codice fiscale della persona per la quale si chiede l'amministrazione di sostegno - certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacita' parziale o totale di badare a se stesso - eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilita' del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;
-si raccomanda,ove possibile,di allegare le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti;
-è opportuno indicare il nominativo della persona idonea prescelta quale amministratore di sostegno da parte dei parenti stretti;
- inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario; - documenti attestanti l'eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte di parenti stretti;
-documenti di identità del richiedente e del beneficiario.Nel caso che il richiedente non provveda al deposito della richiesta personalmente, occorre una sua delega, con allegato il suo documento di identità e quello della persona da lui delegata al deposito;
Dopo la presentazione del ricorso in cancelleria verra' designato un giudice tutelare per la trattazione dell'istanza. Nel corso dell'udienza il giudice esaminera' il beneficiario (che deve quindi essere presente in udienza, salvo casi di comprovata intrasportabilita') e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonche' tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il giudice al contempo verifichera' la disponibilita' e l'idoneita' di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno. Successivamente all'acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il giudice emettera' il decreto di nomina e stabilira' i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario. In casi urgenti il Giudice Tutelare emette nel piu' breve tempo possibile il decreto senza sentire il beneficiario, che sara' esaminato in un momento successivo.
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