Ammortamento dei Titoli di Credito

Il legittimo portatore di alcuni titoli di credito (es. assegni bancari e circolari, libretti/polizze, cambiali e azioni) che ne abbia perso il possesso a causa di smarrimento, distruzione o furto, puo' rivolgersi al Giudice per ottenere un provvedimento che dichiari l’inefficacia del titolo smarrito, distrutto o sottratto e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore.  Il provvedimento del Giudice (denominato ammortamento) pertanto sostituisce il titolo di credito smarrito, distrutto o sottratto.

Il provvedimento di ammortamento diviene definitivo e, di conseguenza, il titolo ammortizzato rimane privo di ogni effetto soltanto quando non sia stata proposta opposizione.

L’assegno bancario, l’assegno circolare, il vaglia bancario, sui quali risulti apposta la clausola “NON TRASFERIBILE” non sono soggetti alla procedura di ammortamento.