Diniego all'affissione delle pubblicazioni matrimonio

Ricorso per omissione delle pubblicazioni matrimoniali o riduzione
COS'E'

Su richiesta degli sposi il Tribunale, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine dell'affissione delle pubblicazioni e puo' anche autorizzare, con le stesse modalita', per cause gravissime, l'omissione delle stesse quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la loro responsabilita', con atto notorio, che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio ( art. 100 c.c. ).
Il cancelliere, prima di redigere l'atto notorio, deve dare lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravita' delle possibili conseguenze nel caso di dichiarazione falsa.

La richiesta deve essere rivolta al Tribunale di residenza di uno degli sposi.

 

NORMATIVA

Art. 100 c.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO Coloro che intendono contrarre matrimonio e vogliono omettere o ridurre il termine di affissione delle
pubblicazioni matrimoniali
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore e' facoltativa.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Per l'autorizzazione all'omissione o alla riduzione del termine di affissione delle pubblicazioni matrimoniali
occorrono:
- ricorso e relativa nota di iscrizione;
- contributo unificato di € 85,00;
- marca da bollo da € 8,00

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione, II  piano, stanza n. 50

Tel. 0835 - 343255
Tribunale di Matera - via Aldo Moro n. 16
Orario: dal lunedi' al venerdi'

COSTI

- marca da bollo da € 8,00
- contributo unificato di € 85,00

TEMPI

Dai 15 giorni a 1 mese