Interdizione

Interdizione
COS'E'

L'interdizione e' l'istituto tradizionale, di ampia tutela dell'incapace, ormai di residuale applicazione siccome richiede una vera causa civile e la pronuncia della sentenza collegiale dichiarativa dell'interdizione, con tempi piu' lunghi e maggiori esborsi per la necessita' di un difensore.
Possono essere dichiarati interdetti i soggetti con gravissimi disturbi psichici, oppositivi anche nei confronti dell'amministratore, di tal che occorre intervenire in maniera piu' rigida nella completa limitazione esclusione di ogni loro iniziativa di carattere patrimoniale o personale che sarebbe lesiva dei loro stessi interessi.
Solitamente il tutore o il curatore sono scelti nell'ambito familiare, cosi' come avviene per la nomina dell'amministratore di sostegno; infatti, possono essere nominati: il coniuge (o la persona stabilmente convivente), il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, ed i parenti entro il quarto grado. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunita' o altro, l'amministratore e' nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.


Atti per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice:


E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:
- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del
patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere
obbligazioni;
- accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni
possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.


E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:
- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;
Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.


Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

NORMATIVA

Artt. 414 e ss. c.c. , Art. 712 e ss. c.p.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO Puo' essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore nonche' dalla struttura presso la quale la persona ammalata e' ricoverata a causa della sua patologia o dal Pubblico Ministero presso il Tribunale.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore e' indispensabile.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Alla richiesta occorre allegare:
- copia dell'atto integrale di nascita;
- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- documentazione medica specialistica, aggiornata ed esauriente.


Il ricorso si deposita in originale, allegando tre copie a cura dello studio legale incaricato presso l'Ufficio Iscrizione a ruolo.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Matera- via Aldo Moro n. 16 
II Piano stanza 50 tel. 0835/343255

COSTI

- marca da bollo da € 8,00

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

La sentenza del Tribunale e' appellabile innanzi alla Corte d'Appello

NOTE

La competenza e' del Tribunale del luogo dove l'interdicendo ha la residenza o il domicilio.
Per informazioni, assistenza ed accompagnamento nell'istruttoria della procedura e' possibile rivolgersi a: