Opposizione a Decreto Penale

Cosa è il decreto penale di condanna.

Con il decreto penale di condanna si possono definire i procedimenti penali per i quali è possibile applicare la sola pena pecuniaria (anche in sostituzione della pena detentiva).

Poiché il procedimento per decreto ha la finalità di evitare sia l’udienza preliminare sia la fase del dibattimento, in un’ottica di speditezza processuale, il legislatore ha previsto, in caso di non opposizione, alcuni effetti premiali (art. 460 c.p.p.):

  • riduzione della pena fino alla metà del minimo edittale (beneficio previsto solo per il decreto penale).

  • Non comporta la condanna alle spese del procedimento.

  • Non si applicano le pene accessorie.

  • La condanna irrogata con decreto penale non è menzionata nel certificato penale richiesto dalla parte.

  • Il reato si estingue in due anni (se riguarda una contravvenzione) o in cinque anni (se riguarda un delitto) se l’imputato non commette, nel periodo, altro reato della stessa indole.

 

 

Opposizione.

Entro 15 giorni dalla notifica del decreto penale è possibile proporre opposizione.

L’opposizione a decreto penale può essere proposta personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del GIP che ha emesso il decreto penale oppure nella cancelleria del Tribunale o Giudice di Pace del luogo dove si trova l’opponente.

Con l’atto di opposizione è possibile chiedere:

  • Il dibattimento.

  • Il giudizio abbreviato.

  • L’applicazione della pena concordemente richiesta (c.d. patteggiamento).

  • L’oblazione (possibile solo per alcuni reati).

 

 

In caso di non opposizione.

Per il pagamento della pena irrogata con il decreto penale l’imputato riceverà la notifica della cartella esattoriale.