Rinuncia all'eredità

Rinuncia all’eredità
COS'E'

Un erede può' decidere di non accettare l'eredità destinatagli, manifestandolo espressamente. La rinuncia all'eredità' deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale competente (cioè' il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è' nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è' nel possesso dei beni e non ha effetto se non è' osservata la forma prescritta.
La rinuncia presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioè  l'apertura della successione. Viene effettuata generalmente quando l'eredità è gravata da debiti per non dovervi rispondere e in tal caso dovrà' essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. Può' essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà' qualora l'eredità sia attiva. La rinuncia non può  essere parziale, ne' condizionata, ne' a termine.

NORMATIVA

Artt. 519 e ss. c.c. 89 c.c.

CHI PUO' FARLA

Può' essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza.

Per la redazione dell'atto occorrono:

- certificato di morte in carta libera con indicazione dell'ultima residenza;
- 1 marca da bollo da € 16,00;
- fotocopia del documento valido di riconoscimento;
- fotocopia del codice fiscale del defunto e del rinunciante (anche se minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno);
- copia conforme del testamento (qualora esista);

Se per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno e' necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Matera- via Aldo Moro n. 16 - 75100 Matera
Cancelleria Volontaria Giurisdizione, VI piano, stanza n. 59 tel 0835- 1979253

Orario: lunedi' al venerdi'

COSTI

- 2 marche da bollo da € 16,00
- versamento per la registrazione di € 200,00
- 1 marca da bollo da € 11,80 diritti di copia

A decorrere dal 1 marzo 2023  le cancellerie civili del Tribunale di Matera potranno accettare SOLTANTO il pagamento telematico, mediante piattaforma tecnologica di cui all’art.5, comma2, del Codice dell’Amministrazione Digitale –PagoPa-,  dei diritti di copia

TEMPI

L'atto viene formalizzato in giornata previo appuntamento

RICHIESTA COPIE CONFORMI

Esclusivamente alla cancelleria fallimentare

  • Palumbo       0835/1979256
  • Capoccello    0835/1979253

Se il chiamato all'eredità (erede) non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, egli vi deve rinunciare espressamente. In questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, nè egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità .
Termini per la presentazione:

  • se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
  • se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).

E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.

 

I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.). 
Normativa di riferimento: artt. 321-374-394-519/527 cc

Dove:
La rinuncia all'eredità può essere ricevuta solo dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.

Fonte: Ministero della Giustizia